Assenza causa Covid e problemi con la didattica a distanza non bastano a mettere in discussione la bocciatura della studentessa
Respinto il ricorso proposto da una madre e mirato a contestare la mancata promozione della figlia

L’assenza obbligata, causa contagio da Covid, della studentessa e i problemi da lei incontrati a causa della didattica a distanza non possono mettere in discussione la legittimità della bocciatura decisa dai professori. Inutile il ricorso proposto dalla madre, che aveva contestato la mancata promozione ponendo in evidenza soprattutto il fatto che nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico la figlia era stata assente perché aveva contratto il Covid. I giudici hanno ribattuto sottolineando le tre insufficienze ottenute dalla ragazza a chiusura del primo quadrimestre, e aggiungendo poi che nel secondo quadrimestre ella è sì risultata assente, dopo essere stata contagiata dal Covid, ma non per lungo tempo, e ha comunque continuato a seguire le lezioni a distanza, tanto da essere sottoposta a prove scritte e orali però da lei non superate. Impossibile poi anche ipotizzare, secondo i giudici, una inadeguata comunicazione della scuola ai genitori in merito ai problemi della ragazza: su questo fronte, difatti, madre e padre avrebbero potuto fare riferimento al registro elettronico, e comunque avevano avuto comunicazioni informali tramite WhatsApp sulla necessità di stimolare la figlia all’applicazione e allo studio. (Sentenza 10 del 17 gennaio 2022 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)