Confermato l’onere per la società proprietaria della struttura: dovrà pagare l’imposta sulla pubblicità per le bandiere esposte
Va pagata l’imposta sulla pubblicità anche per alcune bandiere di accoglienza per i clienti esposte all’esterno di un centro commerciale. Respinta la tesi proposta dalla società proprietaria della struttura, tesi secondo cui per aversi messaggio pubblicitario è necessario che sia individuabile il soggetto specifico e la specifica attività solta dall’azienda o il prodotto offerto, mentre non vi sarebbe alcun messaggio pubblicitario in immagini di fiori e di figure umane o nella dicitura ‘benvenuto’. I giudici chiariscono che anche semplici rappresentazioni grafiche non contenenti il nome dell’azienda o dei prodotti venduti possono essere idonee a veicolare un messaggio pubblicitario, in relazione, come in questa vicenda, alla collocazione in un certo luogo che lega il messaggio ad una attività economica da promuovere e alla idoneità del mezzo alle finalità di richiamare l’attenzione del consumatore ed invogliarlo all’acquisto. In questo caso, quindi, le undici bandiere esposte, pur se prive di logo, costituivano un chiaro invito alle persone in transito ad entrare nel centro commerciale per effettuare acquisti. (Ordinanza 34226 del 15 novembre 2021 della Cassazione)