Per i giudici è fondamentale l’uso dell’area quale luogo di riposo e di ristoro
Il proprietario del ‘bed and breakfast’ deve pagare la Tarsu anche sulla superficie del terrazzo pertinenziale della struttura. Questa, in sintesi, la decisione presa dai giudici tributari regionali. Legittima, quindi, la pretesa avanzata dal Comune. In primo grado i giudici hanno dato ragione alla società proprietaria della struttura, sostenendo che l’occasionalità e la marginalità dell’attività di ‘B&B’ non sottraevano all’immobile la sua naturale destinazione a civile abitazione. Per i giudici tributari regionali, invece, va accolta l’obiezione proposta dal Comune, secondo cui l’area è adibita professionalmente ad attività imprenditoriale, come da dichiarazione di inizio attività, ed è proprietà di una società, e quindi ne va esclusa la natura di destinazione a civile abitazione. In particolare, viene osservato che la terrazza – di 15 metri quadrati, per la precisione – è tipicamente impiegata quale luogo di ristoro e di riposo negli immobili destinati a ricezione turistica. Impossibile, quindi, considerare quella area esente dal pagamento della Tarsu. (Sentenza 708 del 20 settembre 2021 della Commissione tributaria regionale della Liguria)