La notizia è stata prima comunicata agli altri condomini e poi al legale del condomino contagiato
Condomino colpito da Covid e poi, fortunatamente, guarito e negativo al tampone. Censurabile la condotta dell’amministratore che per errore informa gli altri condomini, e successivamente rende nota la vicissitudine del condomino anche al di lui avvocato. Tuttavia, va respinta la richiesta di risarcimento avanzata al condomino nei confronti dell’amministratore. Per quanto concerne la comunicazione a tutti i condomini, effettuata tramite l’invio della risposta fornita dall’Azienda sanitaria in merito a una ipotesi di sanificazione dei locali dello stabile, i giudici escludono l’esistenza di una condotta illecita, poiché dalla comunicazione tra amministratore e Azienda sanitaria non emerge alcun cenno all’identità del condomino colpito da Covid-19. Invece, è illecita e non giustificabile, spiegano i giudici, la comunicazione fatta dall’amministratore al legale del condomino in merito allo stato di contagio di quest’ultimo, comunicazione utilizzata per giustificare la mancata convocazione assembleare. Tuttavia, secondo i giudici non ci sono i presupposti per un risarcimento, poiché la diffusione illecita del dato medico è stata operata nei confronti di un unico soggetto e il danno per il condomino è consistito solo nell’aver dovuto subire un unico, seppur spiacevole, colloquio col proprio avvocato per rassicurarlo sull’assenza di rischi di contagio. (Sentenza del 13 ottobre 2021 del Tribunale di Firenze)