Domanda di divorzio: possono bastare 6 mesi di residenza abituale sul territorio nazionale per la competenza dei giudici

Fondamentale il riferimento alla cittadinanza e alla sussistenza di un reale collegamento con lo Stato membro

Domanda di divorzio: possono bastare 6 mesi di residenza abituale sul territorio nazionale per la competenza dei giudici

Possibile pretendere un periodo minimo di 6 mesi di residenza abituale sul territorio nazionale, a fronte del dato rappresentato dalla cittadinanza, per ritenere i giudici di quel Paese dell’Unione Europea in grado di esercitare la loro competenza a statuire su una domanda di divorzio. Nella vicenda presa in esame il protagonista è un cittadino italiano che vive però da appena sei mesi in Austria e propone dinanzi a un giudice austriaco una domanda di scioglimento del matrimonio con sua moglie tedesca, con la quale ha vissuto a lungo in Italia. I magistrati austriaci non si ritengono competenti, ritenendo necessaria la residenza sul territorio nazionale da almeno un anno immediatamente prima della domanda di divorzio. I giudici comunitari ricordano che il regolamento mira a garantire la sussistenza di un reale collegamento con lo Stato membro i cui giudici esercitano la competenza a trattare una domanda di divorzio. E in questa ottica non è manifestamente inadeguato che un collegamento siffatto sia stato preso in considerazione dal legislatore dell’Unione per determinare il periodo di residenza effettiva richiesto all’attore sul territorio dello Stato membro interessato. Possibile, quindi, esigere un periodo minimo di residenza abituale sul territorio nazionale di sei mesi invece che di un anno. (Sentenza del 10 febbraio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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