Emendabile qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto nella dichiarazione del contribuente

Legittimo di conseguenza contestare l’atto impositivo. Impossibile ipotizzare il rimborso dopo il pagamento della cartella

Emendabile qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto nella dichiarazione del contribuente

Salvi i benefici fiscali per gli investimenti ambientali grazie alla dichiarazione integrativa con cui si pone rimedio all’originaria omessa indicazione dei costi sostenuti. Priva di fondamento, quindi, la pretesa avanzata dal Fisco. Ciò perché, ricordano i giudici, è stata affermata l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione, e ciò per l’impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa. Il contribuente, quindi, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, ma tale contestazione, impugnando la cartella esattoriale, è l’unica possibile, non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella. (Ordinanza 2121 del 25 gennaio 2022 della Cassazione)

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