Esibizionismo in treno: plausibile la condanna per atti osceni
Possibile, secondo i giudici, catalogare un convoglio ferroviario come luogo solitamente frequentato da soggetti minorenni
Esibizionismo in treno: plausibile la condanna per atti osceni. Ciò perché è possibile valutare un convoglio ferroviario come luogo solitamente frequentato da minorenni.
Questa l’ottica adottata dai giudici (sentenza numero 24601 del 4 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la condotta tenuta da uno straniero, beccato ad ‘esibire’ le pudenda su un treno regionale in Piemonte.
Scenario dell’episodio, risalente ad oltre tre anni fa, è un treno che collega Torino a Bardonecchia. Protagonista negativo è un uomo, di origini straniere, che finisce sotto processo per avere ‘esibito’ le pudenda sotto gli occhi di alcuni ragazzini.
Il quadro probatorio è ritenuto chiarissimo dai giudici di merito, i quali condannano, sia in primo che in secondo grado, lo straniero, ritenendolo colpevole di atti osceni e punendolo con sei mesi di reclusione.
Nel contesto della Cassazione, però, la difesa sostiene sia stato compiuto un errore in Appello, poiché il vagone in cui è stata posta in essere la condotta contestata non può essere ritenuto un luogo abitualmente frequentato da minori né, a tal fine, può assumere rilievo che dei minori abbiano assistito agli atti osceni addebitati all’uomo.
Prima di esaminare l’obiezione sollevata dalla difesa, i magistrati di terzo grado partono dagli accertati dettagli dell’episodio oggetto del processo: a metà marzo del 2022, lo straniero ha posto in essere una condotta non proprio elegante su un treno regionale partito da Torino e diretto a Bardonecchia e lo ha fatto ponendosi dinanzi a un gruppo di minori che, dopo essere usciti da scuoia, viaggiavano sul convoglio per fare ritorno a casa.
Secondo i giudici d’Appello, gli atti osceni non soltanto sono stati posti in essere in un luogo frequentato da minori (quale un treno regionale, specie in orario diurno) ma addirittura alla presenza stessa di minori.
Ciò detto, rimane da dirimere una questione: il vagone del treno in cui sono stati posti in essere gli atti osceni integra o meno la previsione incriminatrice, costituendo un luogo abitualmente frequentato da minori?
In generale, ai fini del reato di atti osceni, per luogo abitualmente frequentato da minori si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo in cui, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. In altri termini, ii fatto di reato sussiste non perché accidentalmente agli atti osceni abbia assistito un minore, ma appunto solo perché, nel luogo prescelto dal suo autore per realizzarli, è prevedibile (e non solo possibile), con giudizio prognostico ex ante, che siano presenti persone minori in quanto abituate a frequentarlo perché assiduamente ed appositamente in quei posto si rechino o si incontrino.
Ragionando in questa ottica, quindi, il requisito spaziale sussiste, ad esempio, in relazione ad un autobus di linea, adibito al trasporto di persone di una grande citta e abitualmente utilizzato — e dunque frequentato – da minori per gli spostamenti cittadini.
In relazione poi agli atti osceni commessi all’interno di un treno, è necessario valutare la tratta ferroviaria e capire se essa può essere definita luogo abitualmente frequentato da minori.
A fronte di tali considerazioni, i magistrati di Cassazione mostrano di condividere la linea seguita in Appello, poiché gli atti osceni sono stati posti in essere all’interno di un vagone di un treno regionale che, per l’orario e per la tratta coperta, rispondeva all’esigenza di permettere il rientro a casa dei minori che frequentavano le scuole in plessi scolastici lontani dal lungo di residenza. All’interno dei vagoni, quindi, e all’ora del fatto, era estremamente probabile che potessero viaggiare persone minori e, dunque, risulta configurabile il pericolo concreto che i predetti minori potessero assistere alla condotta dello straniero.
Tirando le somme, la presenza, all’interno del vagone, dei minori che facevano rientro a casa dopo l’uscita da scuoia comprova il giudizio prognostico fondante la condanna, dimostrando la sussistenza del requisito spaziale.