Il diritto al pagamento nei lavori di ristrutturazione edilizia

Il caso in questione riguarda dei lavori di ristrutturazione edilizia, il ritardo nel pagamento di quest’ultimi e l'ottenimento di un'ordinanza di pagamento. Vengono sollevate delle critiche riguardo alla clausola contrattuale, che la ricorrente ritiene incompatibile con lo spirito del contratto di appalto e quindi considerata illecita

Il diritto al pagamento nei lavori di ristrutturazione edilizia

La ricorrente sottolinea che le parti non intendevano collegare il pagamento dei lavori all'ottenimento del prestito bancario, ma volevano stabilire il momento in cui il pagamento diventava dovuto indipendentemente dall'erogazione effettiva del denaro.

La critica è fondata poiché il contratto di appalto prevede la realizzazione di un'opera in cambio di un pagamento. Nella situazione in questione, non è importante discutere se il pagamento possa essere effettuato con altro metodo diverso dal denaro, rimanendo comunque all'interno delle linee guida contrattuali previste dal Codice civile. Quello che conta è che la prestazione dell'appaltatore sia legata al pagamento concordato, a prescindere dal modo in cui questo viene calcolato.

Pertanto, accogliendo l'obiezione sollevata, la decisione del tribunale deve essere annullata e rimandata per una nuova valutazione. Il giudice deve seguire il principio secondo cui, se il contratto d'appalto implica la realizzazione di un'opera e il pagamento di un compenso, a meno che non ci siano indicazioni chiare che le parti abbiano inteso stipulare un contratto atipico e aleatorio, l'appaltatore ha diritto al pagamento se ha soddisfatto i suoi obblighi contrattuali (Cass. civ., sez. II, ord., 6 maggio 2024, n. 12115).

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