Immobile in costruzione, agevolazioni “prima casa” anche col tardivo trasferimento della residenza
Fondamentale dare anche prova dell’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto

Confermate le agevolazioni fiscali “prima casa” per il trasferimento in immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione non di lusso e che, una volta ultimato, sia riconducibile ad una categoria catastale lontana da abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi di pregio. I giudici precisano poi, in merito al termine per il trasferimento della residenza da parte del proprietario, che quest’ultimo, per conservare l’agevolazione, deve dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto, mentre il Fisco ha ulteriori tre anni di tempo per verificare la sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali richiesti. In questo quadro è irrilevante l’intento delle parti, consacrato nel rogito, di trasferire la residenza nel nuovo immobile entro diciotto mesi, anche perché il trasferimento non è avvenuto per ragioni non addebitabili a loro, come, tra l’altro, il mancato rilascio del certificato di abitabilità da parte del Comune anche a causa del mancato completamento dei lavori. (Sentenza 105 del 31 gennaio 2022 della Commissione tributaria regionale delle Marche)