Lavoratore divenuto disabile durante il tirocinio post assunzione: sì alla ricollocazione, no al licenziamento

Fondamentale però che tale misura non imponga al datore di lavoro un onere eccessivo

Lavoratore divenuto disabile durante il tirocinio post assunzione: sì alla ricollocazione, no al licenziamento

Il lavoratore divenuto disabile – incluso quello che svolge un tirocinio post assunzione – e dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del posto da lui occupato può beneficiare della riassegnazione ad un altro posto per il quale dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste. A patto, però, che tale misura non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato. Nella vicenda in esame un lavoratore belga si vede diagnosticare una patologia cardiaca che richiede l’impianto di un pacemaker, apparecchio sensibile ai campi elettromagnetici presenti nel suo ambiente di lavoro. Per tale ragione, egli viene riconosciuto disabile, poi dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni per le quali è stato assunto, successivamente riassegnato ad un posto di magazziniere presso la stessa impresa, infine licenziato, essendo dichiarato concluso il suo periodo di tirocinio a causa della sua impossibilità totale e definitiva di proseguire le mansioni per le quali era stato assunto. A ritenere illegittimo il licenziamento provvedono i giudici comunitari, sancendo che un lavoratore, compreso quello che svolge un tirocinio post assunzione, il quale, a causa della sua disabilità, sia dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del posto da lui occupato, è destinato ad un altro posto per il quale dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste, a meno che una tale misura non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato. (Sentenza del 10 febbraio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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