Lavoratore invalido in prova: possibile il recesso deciso dall’azienda

Fondamentale, però, che il patto di prova contenga anche la specifica indicazione delle mansioni

Lavoratore invalido in prova: possibile il recesso deciso dall’azienda

In ambito lavorativo, la causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell’interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l’illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali deve svolgersi l’esperimento.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 18761 del 9 giugno 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il caso relativo al licenziamento di un lavoratore – invalido – in prova.
In Appello è stata riconosciuta la legittimità del provvedimento adottato dall’azienda, poiché gli elementi indicati nel contratto di assunzione sono risultati idonei ad individuare, per relationem, in riferimento al livello contrattuale, alla direzione e al settore di appartenenza, le mansioni richieste al lavoratore e da valutare ai fini del superamento della prova. In particolare, si è tenuto conto: dello specifico riferimento al ruolo di ‘Addetto IT’ che, in correlazione alla professionalità in possesso del lavoratore, così come delineata nel curriculum predisposto, delimita in misura sufficiente la specifica funzione attribuita, che non può essere del resto costretta in un perimetro oltremodo ristretto, in dipendenza della categoria di appartenenza (‘quadro direttivo’) alla quale è riconducibile una significativa flessibilità di ruoli e in considerazione della specifica professionalità del lavoratore, così come desumibile dal curriculum vitae da lui predisposto, curriculum su cui parte datoriale pone affidamento circa il possesso delle specifiche competenze necessarie all’azienda e da cui si evince che il lavoratore è laureato in Ingegneria informatica, specializzato in ‘Sistemi formativi aziendali - Professionista IT’ con solide competenze nella progettazione e gestione dei sistemi informativi aziendali in diversi contesti, da quelli strutturati e multinazionali a quelli della piccola e media impresa e della pubblica amministrazione.
Per il giudice d’Appello, quindi, va escluso ogni profilo di discriminatorietà del licenziamento, e, respingendo le obiezioni del lavoratore, e va ribadito che Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, incombendo, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca la nullità di tale recesso, l’onere di provare sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova.
A fronte delle ulteriori obiezioni sollevate dal lavoratore, però, i magistrati di Cassazione condividono la prospettiva tracciata in Appello e confermano in via definitiva il licenziamento.
In generale, la causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell’interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l’illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate.
La specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, e che il patto di prova deve contenere, può ben essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, con il limite che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria.
Ragionando in questa ottica, a fronte della vicenda in esame, il giudice d’Appello non ha ritenuto sufficiente il mero richiamo alla categoria legale o contrattuale di quadro direttivo, ma ha valorizzato una pluralità di elementi risultanti dal contratto individuale, ritenendoli complessivamente idonei a delimitare l’ambito professionale dell’esperimento. Tale apprezzamento è coerente con il principio secondo cui la specificazione delle mansioni può avvenire anche per relationem, purché il riferimento consenta di individuare l’oggetto della prova.
Ciò detto, viene fatta chiarezza sulla mancanza di motivazione del recesso dal rapporto di lavoro in prova.
Nello specifico, non è richiesta la comunicazione delle ragioni del recesso anche nel caso di rapporto di lavoro in prova dell’invalido, chiariscono i magistrati di Cassazione.
Ciò non comporta evidentemente l’assoluta insindacabilità del recesso datoriale, ma solo l’esclusione di un requisito formale di contestuale comunicazione dei motivi. Resta fermo, difatti, che il lavoratore può dedurre e provare che il licenziamento sia stato determinato da ragioni estranee alla funzione del patto di prova, da finalità elusive della disciplina sul collocamento obbligatorio o da valutazioni influenzate dalla condizione di disabilità. Quindi è garantito il controllo giudiziale del limite esterno del potere di recesso, ma ciò non consente l’introduzione di un obbligo generalizzato di motivazione formale non previsto dalla legge.
Pertanto, laddove si postula l’esigenza di ragioni serie ed obiettive, ove il datore le abbia esplicitate o esse siano oggetto di accertamento giudiziale, non si introduce un obbligo legale di motivazione contestuale del recesso, ma si fa riferimento piuttosto alla verifica che la valutazione negativa dell’esperimento non sia stata influenzata dalla minorazione ovvero da finalità elusive o discriminatorie.
Peraltro, nella vicenda in esame, si è escluso che siano stati allegati elementi idonei a far presumere l’incidenza della disabilità del lavoratore sullo svolgimento della prova o l’assegnazione di mansioni incompatibili con la condizione personale del lavoratore.

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