Licenziamento illegittimo: non automatico il suo carattere ingiurioso
Illogico ravvisare l’ingiuriosità del licenziamento nella gravità dei fatti addebitati al lavoratore e rivelatisi poi infondati
Il carattere ingiurioso del licenziamento – che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno – non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 11929 del 30 aprile 2026 della Cassazione) per respingere definitivamente la richiesta avanzata da un lavoratore – licenziato illegittimamente e per ben tre volte in pochi mesi – nei confronti di una grossa azienda e mirata all’ottenimento di 50mila euro come risarcimento del danno non patrimoniale derivante da un licenziamento da lui ritenuto ingiurioso.
Per i magistrati di terzo grado, non può essere condivisa la valutazione compiuta in Appello, laddove si è ritenuta ravvisabile l’ingiuriosità del licenziamento nella gravità dei fatti addebitati al lavoratore e rivelatisi poi infondati, e tali, ad avviso del giudice d’Appello, da determinare una significativa lesione dell’onore e della reputazione dell’immagine professionale del lavoratore.
Peraltro, la diffusione della notizia dell’ambiente di lavoro è stata determinata, come appurato tra primo e secondo grado, non da un comportamento illegittimo datoriale bensì da un dato oggettivo ossia dalla necessità (automaticamente determinata dal recesso dal rapporto di lavoro) di ritirare il badge per l’entrata nello stabilimento.
In generale, l’indennità spettante al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa: sicché la previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione. E l’ulteriore risarcimento eventualmente spettante al lavoratore ha ragione d’essere in caso di licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, che ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento di recesso, le quali vanno provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio.
Di conseguenza, il carattere ingiurioso del licenziamento – che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno – non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso.
In conclusione, a fronte della vicenda presa in esame dai giudici, deve escludersi, nei comportamenti e fatti in rilievo e in assenza di altre diverse allegazioni, la configurabilità di danni ulteriori per il lavoratore rispetto a quelli inevitabilmente connessi alla mancata prestazione lavorativa.