Niente chiusura dell’affittacamere nonostante i disagi arrecati ai condomini da qualche cliente
Respinta la richiesta avanzata dall’amministrazione condominiale e mirata ad ottenere la cessazione dell’attività
La curatela fallimentare, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di ricostituire la garanzia patrimoniale generica del debitore fallito, ben può esperire azione revocatoria al fine di ottenere la declaratoria d’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale
Irrilevanti, quindi, le precarie condizioni economiche del coniuge che richiede l’assegno se sono conseguenza delle sue scelte di vita