Pagamenti effettuati in un periodo di sospensione: niente rimborso per il contribuente
Impossibile sostenere che il contribuente abbia acquisito una posizione creditoria nei confronti dello Stato

Niente rimborso per il contribuente che ha effettuato il pagamento di determinati tributi in un periodo di sospensione, periodo di cui egli, comunque, ha mostrato in sostanza di non volere fruire. Per i giudici il comportamento tenuto in maniera autonoma dal contribuente non comporta la nascita di una sua ipotetica posizione creditoria nei confronti dello Stato, anche perché non vi è alcuna norma che disponga la rimborsabilità delle imposte e degli accessori versati nel periodo di sospensione. Il riferimento, nella vicenda in esame, è al provvedimento con cui la Commissione Europea ha definito illegittime e incompatibili alcune agevolazioni tributarie e ha stabilito il recupero di tutti gli aiuti di Stato. Per i giudici, in particolare, l’aver effettuato il pagamento alle scadenze previste, nonostante la sospensione, non comporta per il contribuente la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato, a maggior ragione, poi, trattandosi di rimborso prevalentemente di imposta Iva da ritenersi illegittima. (Sentenza del 25 gennaio 2022 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo)