Pignoramento di beni mobili: legittimo anche se eseguito in un cantiere su pubblica via
Nella nozione di altri luoghi appartenenti al debitore deve ricomprendersi qualsiasi luogo con cui il debitore abbia di fatto un rapporto di godimento stabile e duraturo, a prescindere dalla titolarità della proprietà o di altro diritto reale o personale su di esso

Il pignoramento dei beni mobili del debitore, eseguito in luoghi a lui appartenenti, è sempre legittimo con riguardo a tutti i beni mobili ivi rinvenuti, senza alcuna limitazione o necessità di ulteriori formalità. E nella nozione di altri luoghi appartenenti al debitore deve ricomprendersi qualsiasi luogo con cui il debitore abbia di fatto un rapporto di godimento stabile e duraturo, a prescindere dalla titolarità della proprietà o di altro diritto reale o personale su di esso, ivi incluso il cantiere dove il debitore svolge la propria attività di impresa, anche se posto su pubblica via.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 6392 del 10 marzo 2025 della Cassazione) in merito al contenzioso originato dall’esecuzione forzata promossa, nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore, dal titolare di un’impresa individuale nei confronti del titolare di un’impresa edile individuale, e ciò sulla base di titolo esecutivo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo.
Il pignoramento, eseguito presso un cantiere in una pubblica via, ha avuto ad oggetto due automezzi di proprietà della debitrice, beni mobili iscritti in pubblici registri, destinati, per le loro caratteristiche (autocarri) e per la loro funzione tipica, all’esercizio della attività d’impresa.
La titolarità dei beni mobili pignorati non è in contestazione ed è stata, del resto, accertata dall’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento in forza della visura del ‘Pubblico Registro Automobilistico’ allegata al relativo verbale, da cui si evince che i veicoli in questione sono effettivamente di esclusiva proprietà della debitrice esecutata. Inoltre, l’ufficiale giudiziario ha eseguito il pignoramento mobiliare recandosi nel luogo ove la ditta debitrice stava svolgendo la sua attività di impresa (segnatamente, lavori di pavimentazione di una pubblica strada comunale), anche per mezzo dei propri collaboratori, presso un cantiere sulla pubblica via, dove gli automezzi risultavano parcheggiati, come emerge dal verbale di pignoramento.
Secondo il titolare della ditta debitrice, il pignoramento è avvenuto in luogo a lui non appartenente e su beni di cui non aveva diretta disponibilità e che il terzo che li deteneva non aveva consentito di esibire.
Dal quadro complessivo emerge che, se il pignoramento avviene nella casa o in altri luoghi appartenenti al debitore, esso sarà sempre legittimo con riguardo a tutti i beni mobili ivi rinvenuti, senza alcuna limitazione o necessità di ulteriori formalità.
Ne deriva che le questioni relative alla diretta disponibilità dei beni da parte del debitore ed all’eventuale consenso del terzo possessore ad esibirli hanno rilievo esclusivamente nel caso in cui il pignoramento avvenga in luoghi non appartenenti al debitore. Ragionando in questa ottica, nella nozione di altri luoghi appartenenti al debitore va ricompreso qualsiasi luogo con cui il debitore abbia di fatto un rapporto di godimento stabile e duraturo, a prescindere dalla titolarità della proprietà o di altro diritto reale o personale su di esso. In particolare, si considerano appartenenti al debitore i luoghi in cui quest’ultimo svolge la propria professione o mansione, come l’ufficio, lo studio professionale, la sede dell’azienda il laboratorio o lo stabilimento e, finanche, la stessa via o pubblica piazza dove il debitore disponga dei detti suoi beni (come nel caso dell’ambulante che ivi venda la sua merce).
Applicando tale prospettiva alla vicenda in esame, è palese il rapporto di godimento stabile e duraturo, in capo al debitore, relativamente al luogo in cui è avvenuto il pignoramento, ossia il cantiere presso cui il debitore svolgeva la sua attività di impresa, benché posto su una pubblica via.
In sostanza, poiché nella nozione di altri luoghi appartenenti al debitore devono ricomprendersi finanche le vie pubbliche o le piazze ove il debitore svolga la sua attività d’impresa, certamente il cantiere edile ove il debitore svolge la sua attività d’impresa è da considerarsi altro luogo a questi appartenente. Valido, quindi, il pignoramento proprio perché esso ha avuto luogo in un luogo di cui il debitore aveva, di fatto, un godimento stabile e duraturo, vale a dire il cantiere destinato allo svolgimento della sua attività di impresa – anche attraverso collaboratori che avevano per tale ragione la detenzione degli automezzi oggetto del pignoramento –, cantiere ritenuto nella sua disponibilità sulla base di un accertamento di fatto.