Porzione di tetto mutata in terrazzo ad uso esclusivo: trasformazione legittima se sono salvaguardate le funzioni del tetto

Inutile l’opposizione proposta da una condòmina se l’intervento non ha pregiudicato la funzione di copertura del tetto e l’uso della parte comune

Porzione di tetto mutata in terrazzo ad uso esclusivo: trasformazione legittima se sono salvaguardate le funzioni del tetto

Niente riduzione in pristino della porzione di tetto a falda dell’edificio trasformata in terrazzo ad uso esclusivo dal proprietario del piano sottostante. Inutile l’opposizione proposta da una condòmina. Ciò perché, come già accertato in secondo grado, la realizzazione della terrazza a tasca non ha pregiudicato la originaria funzione di copertura del tetto né altrimenti l’uso della parte comune. Decisione confermata in Cassazione, alla luce del principio secondo cui il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali. Decisivo l’accertamento circa l’adeguatezza delle opere eseguite per salvaguardare la funzione di copertura e protezione dapprima svolta dal tetto. (Ordinanza 290 del 7 gennaio 2022 della Cassazione)

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