Prestito senza interessi: la causale del bonifico fattogli dal padre inchioda il figlio

Legittimo parlare di contratto di mutuo. Consequenziale l’obbligo di restituzione del denaro da parte del figlio

Prestito senza interessi: la causale del bonifico fattogli dal padre inchioda il figlio

Figlio obbligato a restituire al padre la cifra – ben 80.000 euro – che quest’ultimo gli ha versato sul conto corrente mediante due bonifici recanti come causale la dicitura “prestito senza interessi”. Per i giudici è inequivocabile il comportamento tenuto dal figlio, poiché egli ha utilizzato quel denaro e ha così dimostrato di volerlo accettare in prestito. Di conseguenza, è logico ritenere che si sia concluso un contratto di mutuo tra padre e figlio, pur senza l’indicazione di un termine per la restituzione della somma. Impossibile, quindi, parlare di donazione, checché ne dica il figlio, il quale è ora obbligato a restituire al padre gli 80.000 euro accreditatigli con due bonifici. Nessun dubbio, in sostanza, sul fatto che il genitore abbia versato al figlio il denaro a titolo di mutuo, con annesso obbligo di restituzione. Inutile il richiamo difensivo al fatto che il figlio si era reso conto dell’effettiva natura del versamento ricevuto solo dopo l’utilizzazione del denaro. (Ordinanza 3119 del 2 febbraio 2022 della Cassazione)

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