Punto fermo dall’Europa: vi è l’obbligo di riconoscere il matrimonio tra due cittadini europei dello stesso sesso

Chiarimenti importanti alla luce del caso relativo a due cittadini polacchi, i quali, coniugati in Germania, si sono visti negare la trascrizione del loro atto di matrimonio nel registro dello stato civile polacco

Punto fermo dall’Europa: vi è l’obbligo di riconoscere il matrimonio tra due cittadini europei dello stesso sesso

Lo Stato membro dell’Unione Europea ha l’obbligo di riconoscere il matrimonio tra due cittadini europei dello stesso sesso, se legalmente contratto in un altro Stato membro dell’Unione Europea in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 25 novembre 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il caso concernente due cittadini polacchi coniugati in Germania, i quali hanno chiesto la trascrizione del loro atto di matrimonio nel registro dello stato civile polacco, così da ottenere il riconoscimento del loro matrimonio in Polonia, ma hanno visto respinta la loro istanza, poiché il diritto polacco non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
In pratica, nel 2018 i due cittadini polacchi, che soggiornavano in Germania (e uno dei due possiede anche la cittadinanza tedesca), si sono sposati a Berlino. Desiderando recarsi in Polonia e soggiornarvi come coppia coniugata, hanno chiesto la trascrizione dell’atto di matrimonio, redatto in Germania, nel registro dello stato civile polacco affinché il loro matrimonio fosse riconosciuto in Polonia. Tale domanda è stata respinta con la motivazione che il diritto polacco non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, e, quindi, la trascrizione del loro atto di matrimonio violerebbe i principi fondamentali sanciti dall’ordinamento giuridico polacco.
I coniugi hanno contestato tale rifiuto e la questione è stata sottoposta all’esame dei giudici europei.
La normativa nazionale che non consente di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro né di trascrivere a tal fine il relativo atto di matrimonio nel registro dello stato civile è compatibile con il diritto dell’Unione Europea?
A questa domanda i giudici europei rispondono ricordando che, sebbene le norme relative al matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione Europea nell’esercizio di tale competenza. Orbene, i due coniugi polacchi, in quanto cittadini dell’Unione Europea, godono della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri e del diritto di condurre una normale vita familiare durante l’esercizio di tale libertà nonché al ritorno nel loro Stato membro d’origine. Così, quando costruiscono una vita familiare in uno Stato membro ospitante, in particolare per effetto del matrimonio, devono essere certi di poterla proseguire al ritorno nel loro Stato d’origine. Perciò, il rifiuto di riconoscere il matrimonio di due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, matrimonio legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, può provocare seri inconvenienti amministrativi, professionali e privati, costringendo i coniugi a vivere come non coniugati nello Stato membro di cui sono originari. Per tale motivo, un siffatto rifiuto è contrario al diritto dell’Unione Europea, sanciscono i giudici, poiché viola non solo la libertà di circolazione e di soggiorno, ma anche il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare.
Per i giudici, poi, l’obbligo di riconoscimento non viola l’identità nazionale né minaccia l’ordine pubblico dello Stato membro di origine dei coniugi. Infatti, esso non implica che tale Stato debba prevedere il matrimonio tra due persone dello stesso sesso nel suo diritto nazionale. Inoltre, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di riconoscimento di un tale matrimonio, e la trascrizione dell’atto di matrimonio straniero è solo una delle modalità possibili. Tuttavia, tali modalità, precisano i giudici, non devono rendere il riconoscimento impossibile o eccessivamente difficile né discriminare le coppie di persone dello stesso sesso a causa del loro orientamento sessuale, cosa che si verifica quando il diritto nazionale non prevede, per tali coppie, una modalità di riconoscimento equivalente a quella concessa alle coppie di sesso opposto.
Pertanto, tornando alla specifica vicenda, dato che la trascrizione è l’unico mezzo previsto dal diritto polacco che consente che un matrimonio contratto in un altro Stato membro sia effettivamente riconosciuto dalle autorità amministrative, la Polonia è tenuta ad applicarlo indistintamente ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e a quelli tra persone di sesso opposto.

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