Sindacalista e militare: limiti alla libertà di espressione

Il militare che esercita funzioni sindacali non cessa, in alcun momento, di essere integralmente soggetto alla disciplina e alla gerarchia militare

Sindacalista e militare: limiti alla libertà di espressione

La libertà di espressione riconosciuta ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non determina una deroga ai doveri derivanti dallo status di militare, dal giuramento prestato e dal rapporto gerarchico. Ne consegue che il militare che, spendendo la qualità di rappresentante sindacale, renda pubbliche dichiarazioni concernenti il servizio del reparto, la sua efficienza, l’organizzazione ed aspetti legati a profili logistico-operativi, trattando materie estranee agli ambiti di competenza attribuiti dalla legge alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è assoggettabile a responsabilità disciplinare, senza che l’esercizio dell’attività sindacale possa assumere efficacia scriminante.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 5385 del 6 luglio 2026 del Consiglio di Stato), i quali hanno sancito la legittimità della sanzione disciplinare – un mero rimprovero, peraltro – irrogata ad un
maresciallo dei Carabinieri e segretario provinciale di un’associazione sindacale per avere, libero dal servizio e in abiti civili, rilasciato due interviste televisive sui cittadini extracomunitari richiedenti asilo politico, soffermandosi sul servizio dei carabinieri, sulla loro capacità ed efficienza, sulla situazione logistico infrastrutturale di una specifica caserma.
Riflettori puntati, poi, anche alle critiche rivolte ad altre forze di polizia in relazione alla gestione dei flussi di stranieri irregolari.
Decisiva per i giudici una considerazione: il militare che esercita funzioni sindacali non cessa, in alcun momento, di essere integralmente soggetto alla disciplina e alla gerarchia militare. La qualità di dirigente o rappresentante di un’associazione professionale non sospende né attenua i doveri di fedeltà, di contegno, di lealtà, di rispetto verso i superiori e verso il prestigio dell’amministrazione di appartenenza, ma, semmai, li rende più esigenti, poiché ogni sua parola, ogni suo gesto, ogni sua presa di posizione si riflette non solo sulla sua persona, ma sull’associazione che rappresenta e, per suo tramite, sull’intero corpo militare.
Difatti, il sindacalismo militare è istituto interno all’ordinamento militare, non corpo estraneo che sottrae chi lo esercita alla condizione di militare. Il dirigente di una associazione professionale a carattere sindacale resta in ogni momento soggetto al complesso dei doveri connessi al suo status, e la funzione sindacale non sospende, né attenua, il vincolo derivante dal giuramento prestato, ma anzi ne postula un esercizio particolarmente consapevole. La libertà di parola non è uno spazio franco, ma una sfera protetta entro cui la critica può dispiegarsi senza timore di ritorsioni disciplinari, a condizione che resti compatibile con la correttezza formale e con il rispetto dovuto ai vertici politici e militari.
Non può quindi ammettersi che la finalità di critica costituisca causa di giustificazione di ogni tipo di infrazione alle regole di comportamento da applicarsi nell’ambito particolare considerato. Il diritto di critica da parte degli appartenenti alle forze armate deve improntarsi ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni e deve essere evitata nel suo esercizio ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto.

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