Respinta l’azienda che ha acquistato il programma per la gestione integrale del proprio processo produttivo
Se il software destinato alla gestione dell’intero processo produttivo è stato valutato attraverso due ‘demo’ dall’azienda che lo ha acquistato, allora è impossibile mettere in discussione il relativo contratto con la società che ha realizzato il programma informatico e puntare addirittura alla risoluzione con conseguente restituzione della parte già pagata del prezzo pattuito. A inchiodare l’azienda è la constatazione che essa ha potuto valutare le prestazioni del software attraverso due ‘demo’ e, avendo testato il programma, ne ha in sostanza ritenuto adeguate le prestazioni, tanto da non richiedere alcuna particolare personalizzazione. Peraltro, quando l’azienda ha deciso di sospendere i pagamenti era in corso la formazione del personale e la società produttrice del software aveva già manifestato la propria disponibilità a risolvere tutti i problemi rilevati. Tirando le somme, nessun addebito è possibile nei confronti della società che ha realizzato il programma, mentre, invece, è emerso l’azienda non ha provveduto al pagamento di ben cinque mensilità. (Ordinanza 33195 del 10 novembre 2021 della Cassazione)