Veicolo scappa dalla Polizia: delle lesioni subite dagli agenti risponde il conducente in fuga
Ciò vale soprattutto qualora si verifichi una collisione tra il veicolo fuggitivo e quello della forza pubblica, quand’anche determinata da azione cosciente e volontaria degli agenti di pubblica sicurezza

In tema di circolazione stradale, ove il conducente di un veicolo non ottemperi all’ordine di arresto della marcia intimato dagli agenti della forza pubblica addetti ai servizi di polizia stradale, tentando di sottrarsi, mediante la fuga, all’identificazione e tenendo una condotta di guida idonea a cagionare pericolo per la pubblica incolumità, legittimamente e doverosamente gli agenti possono porsi all’inseguimento del veicolo, nonché adottare ogni più utile azione in grado di arrestarne la fuga, evitare la persistenza del pericolo e procedere alle necessarie contestazioni, purché l’azione sia proporzionale rispetto allo stesso pericolo che si intende evitare. Di conseguenza, qualora si verifichi una collisione tra il veicolo fuggitivo e quello della forza pubblica, quand’anche determinata da azione cosciente e volontaria degli agenti di pubblica sicurezza e sempre che le modalità prescelte abbiano rispettato rigorosamente il requisito della proporzionalità, dei danni eventualmente subiti dagli stessi agenti rispondono, Codice Civile alla mano, il conducente del primo veicolo e il suo proprietario (qualora quest’ultimo non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà), nonché l’impresa designata per il ‘Fondo di garanzia delle vittime della strada’, qualora il veicolo responsabile non sia assicurato.
Questo il corposo principio di diritto fissato dai giudici (ordinanza numero 4963 del 25 febbraio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da quanto verificatosi nel dicembre del 2013, quando due agenti della Polizia Municipale di Venezia, mentre si trovavano in servizio a bordo dell’autovettura loro assegnata, si posero all’inseguimento di un veicolo, condotta da un uomo, che non si era fermato per i controlli di legge benché fossero stati azionati i dispositivi di emergenza, ma anzi aveva proceduto a forte velocità onde sottrarsi ai vigili, speronando molte autovetture poste lungo la via e mettendo a repentaglio la pubblica incolumità. A fronte di quella situazione, i vigili urbani, al fine di fermare la folle corsa del veicolo privato, costituente pericolo attuale di un danno grave alla persona, entrarono in collisione con la vettura fuggiasca, tamponandola, e, all’esito dell’impatto e raggiunto l’obiettivo, riportarono lesioni personali.
Per i giudici non ci sono dubbi: inutile l’opposizione proposta dalla impresa designata alla gestione del ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’.