Area espropriata: legittimo ordinare all’Agenzia del Demanio la rimozione dei rifiuti
Irrilevante il fatto che sia avvenuta la formale immissione in possesso in favore di altro soggetto quale autorità espropriante
Legittima l’adozione di ordinanza di rimozione dei rifiuti, come da ‘Codice dell’ambiente’, nei confronti dell’Agenzia del Demanio, per culpa in vigilando, quale proprietaria di un’area espropriata per pubblica autorità e beneficiaria dell’espropriazione, anche se sia avvenuta la formale immissione in possesso in favore di altro soggetto quale autorità espropriante, comportando detta immissione la mera certificazione del passaggio di proprietà delle aree dall’espropriato al beneficiario dell’espropriazione, senza implicare alcuna materiale apprensione o presa di possesso delle aree stesse da parte dell’autorità espropriante. E in questa ottica bisogna tenere presente che l’amministrazione pubblica – nell’attività di cura dei propri beni – deve dare esempio del rispetto della legalità.
Questa la decisione dei giudici amministrativi (sentenza numero 1879 del 9 marzo 2026 del Consiglio di Stato), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un’area di proprietà dell’Agenzia del Demanio, ubicata sulla sponda sinistra del torrente Sangone, un tempo sede di insediamenti produttivi che ne avevano causato, a partire dal 2008, la contaminazione con rifiuti di varia natura, aggiungono che neanche la disponibilità dell’area in favore dell’autorità espropriante può essere desunta dalla circostanza che questa abbia predisposto il piano di caratterizzazione, al solo fine di accertare il livello di contaminazione presente sull’area, effettuando le conseguenti comunicazioni alle amministrazioni competenti, come da ‘Codice dell’ambiente’.
Per i giudici, poi, la responsabilità dell’Agenzia del Demanio, sempre ‘Codice dell’ambiente’ alla mano), quale proprietaria su beni del demanio idrico, non è esclusa per il fatto che la gestione amministrativa di tali beni sia affidata alle regioni e agli enti locali competenti per territorio, essendo escluse, dalle competenze delegate a detti enti i compiti di rimozione dei rifiuti rinvenuti sui terreni appartenenti al demanio statale. Peraltro, deve escludersi dal novero delle funzioni delegate alle regioni quella di ripristino dello stato dei luoghi dei terreni sui quali sono stati abbandonati rifiuti, non potendo tale attività essere ricondotta nell’ambito del concetto di funzioni e compiti amministrativi, rientrando la pulizia dei beni demaniali oggetto dello scarico incontrollato di rifiuti attiene alla gestione materiale e non amministrativa di detti beni.
In sostanza, ritornando al caso dell’area ubicata sulla sponda sinistra del torrente Sangone, mentre la titolarità dei beni demaniali è rimasta all’amministrazione finanziaria (e per essa all’Agenzia del Demanio), alle regioni e ai comuni sono state affidate una parte delle relative funzioni amministrative, con particolare riferimento al rilascio delle concessioni, all’uso e alla tutela dei beni stessi, escluse quelle espressamente rimaste in capo allo Stato per ragioni di tutela dell’interesse nazionale. Si è pertanto delineata una tendenziale separazione tra titolarità/proprietà dei beni demaniali, che è rimasta statale, e gestione di alcune funzioni dei beni stessi (in particolare, quelle che più direttamente interessano l’ambito locale), la quale è stata affidata alle regioni e ai comuni.
Legittima, quindi, l’ordinanza di rimozione dei rifiuti nei confronti dell’Agenzia del Demanio, per culpa in vigilando, quale proprietaria dell’area, interessata da una contaminazione ambientale storica, qualora dall’istruttoria sia emerso, come accertato, che essa risulti frequentata da persone senza fissa dimora, con assenza di qualsivoglia recinzione o controllo e sia stata interessata nel corso del tempo da continui sversamenti dei rifiuti di cui l’Agenzia del Demanio era consapevole, desumendosi la colpa dalla protrazione della condotta omissiva per un notevole lasso di temporale, nonostante l’acquisita consapevolezza dello stato dei luoghi.
In particolare, poi, l’inquinamento è risultato localizzato principalmente in un’area ben individuata, adiacente a un compendio industriale che era stato oggetto, in un passato recente, di insediamenti nomadi abusivi e incendi che avevano coinvolto i rifiuti abbandonati presenti, e, peraltro, l’area è risultata di dimensioni contenute.
In generale, poi, il ‘Codice dell’ambiente’ stabilisce inequivocabilmente la necessità che l’imputabilità, a titolo di dolo o colpa, del proprietario del fondo, che non sia autore materiale dell’inquinamento, debba essere dimostrata dall’amministrazione con una istruttoria adeguata. L’amministrazione non può dunque indiscriminatamente indirizzare l’ordinanza di sgombero al proprietario dell’area in cui sono stati abbandonati i rifiuti, senza prima dimostrare che questi abbia concretamente posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, che possa giustificarne un concorso di responsabilità con gli autori materiali dell’illecito, non essendo sufficiente provare la mera inerzia del proprietario rispetto alle altrui condotte di abbandono incontrollato di rifiuti, ma dovendosi provare che costui abbia realizzato quanto meno una condotta di agevolazione colposa degli autori materiali dell’illecito. E affinché il proprietario possa essere chiamato a rispondere dell’abbandono incontrollato dei rifiuti da parte dei terzi, a titolo di colpa, è indispensabile che disponga di una conoscenza adeguata della situazione di fatto relativa al fondo di riferimento, tale da consentirgli di percepire l’esistenza di un rischio o di un’attività potenzialmente illecita e, conseguentemente, di attivarsi per prevenirne gli effetti pregiudizievoli. Inoltre, occorre che l’inerzia del soggetto non solo sia consapevole, ma anche oggettivamente censurabile alla luce delle specifiche condizioni di fatto e delle regole di diligenza, prudenza e perizia esigibili in concreto e che pertanto ometta di adottare le misure doverose, ragionevoli e concretamente praticabili, per mera negligenza, imprudenza o imperizia, manifestando così una consapevole inosservanza dei doveri di tutela ambientale connessi all’esercizio dei poteri di signoria sul bene.
In questa ottica, quindi, la consapevole inerzia del proprietario può essere desunta attraverso una pluralità di elementi indiziari, quali, a titolo esemplificativo: l’abituale frequentazione o transito sull’area interessata; la prossimità della propria abitazione al fondo sul quale risultano abbandonati i rifiuti; la ricorrenza di eventi analoghi pregressi; la ricezione di avvisi o diffide da parte dell’amministrazione; la permanenza dei rifiuti per un lungo periodo di tempo, il loro accumulo progressivo o la loro stratificazione.
Affinché il proprietario possa essere chiamato a rispondere dell’abbandono incontrollato dei rifiuti da parte dei terzi, a titolo di colpa, non è però sufficiente la mancata predisposizione di opere o mezzi idonei a precludere l’accesso al fondo, poiché la recinzione costituisce una mera facoltà del titolare del diritto dominicale, il cui mancato esercizio non è idoneo, di per sé, a configurare una condotta colposa. Tuttavia, anche la mancata recinzione del fondo può assumere rilievo ai fini della configurabilità della responsabilità omissiva del proprietario nei casi in cui egli sia pienamente consapevole dell’attività illecita altrui e disponga – anche in considerazione dell’estensione limitata del fondo – dei mezzi concretamente idonei a impedirne la prosecuzione, come ad esempio, nell’ipotesi di mancata chiusura di varchi noti o punti di accesso, nonostante precedenti episodi di abbandono di rifiuti.