Copertura assicurativa esclusa se la malattia infettiva non è stata provocata da un evento traumatico

Respinta definitivamente l’istanza con cui un uomo ha agito in giudizio nei confronti di una compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo contrattuale di 100mila euro a causa del decesso di un familiare – decesso avvenuto a seguito della contrazione di infezione da Covid-19 –, in forza di una ‘polizza infortuni’ da quest’ultimo stipulata con la società

Copertura assicurativa esclusa se la malattia infettiva non è stata provocata da un evento traumatico

In materia di contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, ove la polizza definisca l’infortunio come un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, il rischio di morte causata da infezione non rientra tra quelli oggetto di copertura se la malattia infettiva non è stata provocata da un evento traumatico, poiché, nelle assicurazioni private, le malattie e gli infortuni sono rischi compresi in rami diversi che, per espressa previsione di legge, non possono essere considerati omogenei.
Questo il principio ribadito dai giudici (sentenza numero 22774 del 6 luglio 2026 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente l’istanza con cui un uomo ha agito in giudizio nei confronti di una compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo contrattuale di 100mila euro a causa del decesso di un familiare – decesso avvenuto a seguito della contrazione di infezione da Covid-19 –, in forza di una ‘polizza infortuni’ da quest’ultimo stipulata con la società.
Confermata la valutazione compiuta dal giudice d’Appello, il quale non si è limitato al mero dato letterale della definizione contrattuale di infortunio, ma, al contrario, ha ricostruito il complessivo assetto negoziale, valorizzando, in modo coerente, la distinzione tra ‘rischio infortunio’ e ‘rischio malattia’, la presenza di specifiche estensioni di garanzia per determinate ipotesi di contagio virale, le ulteriori clausole relative a morsi, punture e affezioni conseguenti, nonché la disciplina della denuncia del sinistro, strutturata sul presupposto dell’individuabilità di un evento accidentale, esterno e temporalmente localizzabile.
Entrando nei dettagli, i magistrati di Cassazione osservano che il disposto normativo, recante misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – secondo cui, ai fini dell’assicurazione sugli infortuni sul lavoro, nei casi accertati di infezione da Coronavirus, il medico certificatore redige il certificato di infortunio – non determina l’obbligo, a carico di un assicuratore privato che ha stipulato una ‘polizza infortuni’, di pagare l’indennizzo a chi ha contratto una malattia infettiva, sia perché tale disposizione, avendo lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio e non di modificare l’oggetto delle polizze private contro gli infortuni, non è una norma sui contratti e, dunque, non ne conforma il contenuto, né impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti, sia perché il principio di doverosa interpretazione secondo la comune intenzione dei contraenti impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva e, tanto meno, l’infezione pandemica, senza precedenti a memoria d’uomo), possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni.
In ogni caso, è decisiva la considerazione che, nella specie, la polizza assicurativa privata stipulata dalla persona deceduta prevedeva, come puntualmente rilevato in Appello, l’assicurazione per gli infortuni e non per le malattie, definendo espressamente l’infortunio come l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Condividendo quanto osservato in Appello, anche per i magistrati di Cassazione non rientrano in tale definizione, ossia nella definizione di evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, le infezioni virali – tra cui l’infezione virale da SARS-CoV-2 – che non hanno le caratteristiche illustrate, non configurandosi un evento dovuto a causa violenta, mancando la traumaticità esterna.
Tirando le somme, le infezioni virali costituiscono una categoria ampia e importante di patologie, sicché se le parti avessero voluto prevedere nel novero degli infortuni tutte le infezioni virali, avrebbero presumibilmente introdotto una chiara ed esplicita clausola contrattuale e l’inclusione delle infezioni virali avrebbe avuto un evidente ricaduta sull’importo del premio.

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