Falsa dichiarazione nel curriculum: legittima l’esclusione dell’aspirante docente
Nelle procedure di conferimento di posti di professore universitario, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nel curriculum vitae, assume valore dirimente
Nelle procedure di conferimento di posti di professore universitario, la falsa dichiarazione, nel curriculum vitae, del possesso anche di un solo titolo determina l’esclusione del candidato dal concorso, in quanto il curriculum rappresenta un unicum, nel quale la non rispondenza al vero anche di un solo titolo ivi indicato si propaga all’intero contenuto autodichiarato.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 3237 del 24 aprile 2026 del Consiglio di Stato), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un aspirante docente dell’Università di Salerno, sottolineano che, in generale, nelle procedure di conferimento di posti di professore universitario, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nel curriculum vitae, assume valore dirimente, dovendo la commissione esaminatrice valutare ogni candidato esclusivamente sulla base di quanto dallo stesso autodichiarato. E, ragionando in questa ottica, in forza del principio di autoresponsabilità, sussiste il dovere rafforzato dei partecipanti al concorso di verificare con particolare rigore che tutto quanto dichiarato nel curriculum autocertificato corrisponda al vero e che il contenuto sia chiaramente esposto e non possa indurre in errore la commissione giudicatrice.
Significativi i dettagli della vicenda in esame: l’aspirante docente aveva dichiarato tra le pubblicazioni una monografia, senza specificazione e, quindi, implicitamente da considerare pubblicata e non in corso di pubblicazione, alla data di scadenza del bando, monografia che, viceversa, non era ancora pubblicata, essendo in fieri la fase di revisione.
Tale circostanza è sufficiente, secondo i magistrati, per addivenire all’esclusione del concorrente, non essendo possibile una soluzione salomonica, ossia la rinnovazione della valutazione ad opera di una commissione in diversa composizione.
Decisivo è il riferimento alla essenzialità dell’autocertificazione.
In generale, alla luce della normativa, l’obiettivo è quello di semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante. Da ciò discende che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con la dichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco, ma solo la necessità di una spedita esecuzione della legge sottesa al sistema di semplificazione. Ne consegue che la disposizione non lascia margini di discrezionalità alle amministrazioni e non chiede alcuna valutazione circa il dolo o la colpa grave del dichiarante.
Tornando alla vicenda in esame, poi, la struttura della procedura concorsuale postula che il principio generale dell’autoresponsabilità, secondo cui ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori contenuti nella propria domanda, operi in modo rafforzato, tenuto conto che il curriculum (e quanto in esso dichiarato) rappresenta l’unico elemento su cui fideisticamente si fonda la valutazione della commissione.
Peraltro, il principio dell’autoresponsabilità costituisce il cardine fondamentale dell’intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive, con la conseguenza che al privato è precluso di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, e l’amministrazione pubblica è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni.
Dunque, va predicato, secondo i giudici, il dovere rafforzato, dei partecipanti a procedure di conferimento di posti di professore universitario, di verificare con particolare rigore che tutto quanto dichiarato nel curriculum autocertificato corrisponda al vero.
L’autocertificazione richiesta dal bando ai candidati, nel caso in esame, riguarda l’intero curriculum, ossia una dichiarazione composita che rappresenta un unicum, in cui la non rispondenza al vero anche di un solo titolo ivi indicato si propaga all’intero contenuto autodichiarato. Diversamente opinando si finirebbe col predicare che nel curriculum si possano inserire ed autocertificare anche elementi non veri, salvo poi, in caso di accertamento del mendacio, procedere chirurgicamente al loro stralcio facendo salvo il residuo e, con esso, il beneficio illegittimamente conseguito. Si tratta, con tutta evidenza, di una ipotesi del tutto contraria non solo al dato normativo che sanziona con la decadenza dal beneficio la falsità comunque emersa, ma oltre che al principio di autoresponsabilità di cui si è detto, anche ai principi di correttezza e buonafede il cui rispetto è esigibile in modo biunivoco, nel rapporto tra cittadino e amministrazione.
Ne discende che, nella vicenda in esame, all’accertamento della non veridicità di alcune dichiarazioni contenute nel curriculum unitariamente autocertificato, non può che conseguire la definitiva esclusione dell’aspirante docente.