Incidente a scuola: niente indennizzo per lo studente disubbidiente
Fatale il comportamento abnorme e autonomo tenuto dal soggetto danneggiato, in palese contrasto con le istruzioni ricevute

Nessun ristoro economico per lo studente che ignora le indicazioni del docente e agendo in autonomia finisce per rimanere vittima di un incidente. Impossibile addebitare responsabilità all’istituto scolastico. Ciò alla luce, precisano i giudici (ordinanza numero 16891 del 24 giugno 2025 della Cassazione), del principio secondo cui il comportamento abnorme (e autonomo) del soggetto danneggiato che si discosti dalle istruzioni ricevute e che dia luogo ad un uso improprio della cosa custodita configura fatto fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia.
Inequivocabili i dettagli dell’episodio preso in esame dai giudici e verificatosi oltre venti anni fa in una struttura scolastica in Lombardia. Nello specifico, uno studente, durante l’ora di educazione fisica, mentre il professore era momentaneamente assente – in quanto dovutosi recare in altro plesso dello stesso Istituto per ragioni d’ufficio, lasciando la classe nello spogliatoio, affinché indossasse gli indumenti ginnici –, si infortunò perché, al fine di giocare a pallacanestro con i compagni, manovrò l’argano della palestra e così la relativa manovella, svincolata dal fermo, gli provocò lesioni alla mano destra.
All’epoca, furono i genitori del ragazzo a citare in giudizio il Ministero dell’Istruzione, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti dal figlio. A portare la questione in Cassazione è stato l’oramai ex studente, divenuto ampiamente maggiorenne, ribadendo l’istanza di risarcimento nei confronti del Ministero dell’Istruzione, istanza assolutamente priva di fondamento secondo i magistrati di terzo grado, poiché il professore di educazione fisica aveva impartito alla classe. l’ordine di cambiarsi gli abiti e di indossare gli indumenti ginnici nello spogliatoio, cosicché l’iniziativa della classe, e in particolare dello studente, di scendere in campo e di azionare l’argano del canestro al fine di iniziare l’attività di gioco e, comunque, di allenamento, era stata del tutto autonoma e, quindi, configurante il fatto fortuito dello stesso soggetto danneggiato.