Niente nullità degli atti di alienazione in violazione dei divieti convenzionali
I paletti normativi che prevedono rispettivamente la decadenza del concessionario e la risoluzione dell’atto di cessione non possono produrre effetti nella sfera giuridica di terzi acquirenti
Alla luce dell’aggiornamento normativo datato 1992, sono prive di effetto le clausole pattizie delle convenzioni urbanistiche stipulate antecedentemente e che prevedevano la nullità degli atti di alienazione posti in essere in violazione dei divieti convenzionali. Ciò perché i paletti normativi che prevedono rispettivamente la decadenza del concessionario e la risoluzione dell’atto di cessione non possono produrre effetti nella sfera giuridica di terzi acquirenti.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 21316 del 25 luglio 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito della cessione di alcuni immobili realizzati in forza di una convenzione urbanistica con un Comune.
A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è un Comune della provincia di Latina, che nel 2007 cita in giudizio diverse società, chiedendo venga accertata la nullità dell’atto di vendita, datato 2025, di immobili realizzati sul territorio comunale in forza di una convenzione urbanistica con il Comune, convenzione finalizzata alla realizzazione di un programma edilizio destinato a residenza privata, edifici commerciali e servizi pubblici, immobili poi concessi dalla acquirente in leasing ad un’altra società.
Il Comune motiva la propria domanda, alla luce della convenzione urbanistica, assumendo che la società costruttrice ha venduto gli immobili senza portare a complimento il programma edilizio.
Per i giudici di merito, però, le contestazioni proposte dal Comune sono assolutamente prive di fondamento. E questa visione viene condivisa dai magistrati di Cassazione, i quali osservano, come fatto anche dai giudici d’Appello, che il punto normativo, risalente alla legge del 1971, che comminava la nullità agli atti compiuti in violazione dei divieti di alienare, espressamente richiamato dalla convenzione, è stato abrogato con la legge del 1992, e tale abrogazione ha reso prive di effetto le clausole pattizie delle convenzioni stipulate antecedentemente che prevedevano la nullità degli atti di alienazione posti in essere in violazione del predetto divieto.
Peraltro, quanto stabilito dalla legge del 1971, prevedendo come sanzioni la decadenza del concessionario e la estinzione del diritto di superficie, da un lato, e la risoluzione dell’atto di cessione dell’area tra il Comune e il cessionario, dall’altro lato, spiega interamente effetto sul piano dell’inadempimento e della responsabilità del concessionario, senza intervenire nella sfera giuridica di terzi, cioè sugli atti dispositivi posto in essere dal concessionario.