Respinta l’azione proposta da alcuni condomini. Legittimo invece muoversi per ottenere la convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore
Inammissibile la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio che opera in prorogatio. E inammissibile, peraltro, anche la domanda, presentata da alcuni condomini, volta alla nomina di un nuovo amministratore senza però il preventivo svolgimento dell’assemblea condominiale. I condomini hanno motivato la loro richiesta ponendo in evidenza che l’amministratore in prorogatio non provvedeva a convocare l’assemblea da quasi due anni e che il suo mandato era formalmente scaduto senza avere provveduto a convocare l’assemblea neanche per la nomina del nuovo amministratore, e, in aggiunta, che egli non pareva intenzionato a rendere il conto della sua gestione, aveva smesso di svolgere ogni genere di attività utile al condominio e, anzi, aveva posto in essere azioni contrarie agli interessi dei condomini. Per i giudici, però, non si può ignorare che in caso di amministratore in prorogatio – quale che sia il motivo: scadenza del mandato, dimissioni, revoca – è inammissibile la procedura di revoca giudiziale, poiché il rapporto che lo lega al condominio è già venuto meno. Ha invece senso adoperarsi per la convocazione dell’assemblea chiamata a nominare il nuovo amministratore. (Sentenza del 10 gennaio 2022 della Corte d’appello di Lecce)