Amministratore in prorogatio: inammissibile la richiesta di revoca giudiziale

Respinta l’azione proposta da alcuni condomini. Legittimo invece muoversi per ottenere la convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore

Amministratore in prorogatio: inammissibile la richiesta di revoca giudiziale

Inammissibile la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio che opera in prorogatio. E inammissibile, peraltro, anche la domanda, presentata da alcuni condomini, volta alla nomina di un nuovo amministratore senza però il preventivo svolgimento dell’assemblea condominiale. I condomini hanno motivato la loro richiesta ponendo in evidenza che l’amministratore in prorogatio non provvedeva a convocare l’assemblea da quasi due anni e che il suo mandato era formalmente scaduto senza avere provveduto a convocare l’assemblea neanche per la nomina del nuovo amministratore, e, in aggiunta, che egli non pareva intenzionato a rendere il conto della sua gestione, aveva smesso di svolgere ogni genere di attività utile al condominio e, anzi, aveva posto in essere azioni contrarie agli interessi dei condomini. Per i giudici, però, non si può ignorare che in caso di amministratore in prorogatio – quale che sia il motivo: scadenza del mandato, dimissioni, revoca – è inammissibile la procedura di revoca giudiziale, poiché il rapporto che lo lega al condominio è già venuto meno. Ha invece senso adoperarsi per la convocazione dell’assemblea chiamata a nominare il nuovo amministratore. (Sentenza del 10 gennaio 2022 della Corte d’appello di Lecce)

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