Dipendente e membro della rappresentanza sindacale unitaria: trasferimento d’ufficio solo se autorizzato dal sindacato d’appartenenza

Neanche il riferimento alla incompatibilità ambientale del lavoratore può esonerare il datore dall’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del sindacato al trasferimento

Dipendente e membro della rappresentanza sindacale unitaria: trasferimento d’ufficio solo se autorizzato dal sindacato d’appartenenza

Il trasferimento d’ufficio del pubblico impiegato, componente, peraltro, della rappresentanza sindacale unitaria, può essere disposto solo previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza, come previsto dallo ‘Statuto dei lavoratori’
Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza numero 31654 del 9 dicembre 2024 della Cassazione), i quali, respingendo le obiezioni sollevate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sancito l’illegittimità del provvedimento con cui, senza previa richiesta del ‘nulla osta’ del sindacato di appartenenza, era stato trasferito un dipendente componente della rappresentanza sindacale unitaria.
Per i giudici, poi, l’assunta incompatibilità ambientale del lavoratore, imputato in un processo penale, non poteva comunque esonerare il datore dall’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del sindacato al trasferimento.
Per i giudici il quadro normativo è chiarissimo, poiché
nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate e i componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. Non a caso, il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo ‘nulla osta’ delle associazioni sindacali di appartenenza». L’adattamento della norma al contesto del pubblico impiego si attua sostituendo alla nozione di unità produttiva quella, più appropriata, di sede di lavoro.
Per quanto concerne, poi, il rapporto tra tutela sindacale e valutazione dell’incompatibilità ambientale della permanenza del pubblico impiegato presso una determinata sede di lavoro, non vale, in mancanza del previsto ‘nulla osta’, scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti del dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resta nondimeno inficiato da una presunzione di antisindacalità. Ciò, in quanto le presunte ragioni di incompatibilità, addotte a giustificazione del provvedimento di trasferimento, non possono condizionare l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale.

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