Autotutela tributaria: arrivano i chiarimenti delle SS.UU.

In materia di autotutela tributaria, le Sezioni Unite - con una recente decisione – hanno evidenziato i presupposti e il rapporto con l’accertamento integrativo

Autotutela tributaria: arrivano i chiarimenti delle SS.UU.

Nella sentenza n. 30051 del 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato i seguenti principi di diritto:

- per quanto riguarda l'accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria trova fondamento nei principi costituzionali stabiliti dagli articoli 2, 23, 53 e 97 della Costituzione, per garantire il corretto recupero dei tributi legalmente dovuti nell'interesse pubblico. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate può annullare un atto impositivo difettoso per errori sia formali che sostanziali, e emetterne uno nuovo con una maggiore richiesta, a condizione che non siano scaduti i termini di prescrizione per l'accertamento fiscale del singolo tributo e che non ci sia una sentenza definitiva sul precedente atto;

- l'autotutela tributaria sostitutiva in malam parte, che comporta l'emissione di un nuovo atto per una richiesta maggiore in sostituzione di uno annullato, è diversa, sia strutturalmente che funzionalmente, dall'accertamento integrativo previsto dai decreti del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972. Nel primo caso, si rivede e si annulla l'atto originale basandosi sugli stessi elementi precedenti, mentre nel secondo viene emesso un nuovo atto aggiuntivo senza una rivalutazione dei fatti già considerati. Il criterio della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" non si applica al provvedimento dell'autotutela sostitutiva, anche se comporta maggiori imposte;

- in caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam parte, il legittimo affidamento del contribuente non si basa sul precedente atto difettoso o su valutazioni sbagliate, poiché tutti devono contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità finanziaria. Tuttavia, il legittimo affidamento può derivare da indicazioni scorrette della fiscalità prima dell'emissione dell'atto illegittimo, specialmente se le somme sono state pagate e ci sono motivi di certezza e stabilità.

L'autotutela tributaria, in linea con i principi costituzionali, è un potere dell'Agenzia delle Entrate che mira all'adeguamento dell'azione amministrativa all'interesse pubblico di riscuotere entrate fiscali legittime anche dopo che l'azione è stata avviata, evitando il ripetersi di errori a discapito dei contribuenti.

Le Sezioni Unite hanno osservato che la revisione di un atto impositivo sotto l'ottica della forma e del merito può coinvolgere vizi di varia natura, senza limitazioni specifiche, poiché la normativa non distingue tra atti a favore o contro il contribuente.

Questo processo non va confuso con l'accertamento integrativo. Nel primo caso, la "rivalutazione" avviene sempre dopo l'emissione dell'atto iniziale, focalizzandosi esclusivamente sugli stessi elementi presenti al momento in cui l'Amministrazione finanziaria ha pubblicato il primo atto. Non ci sono aggiunte o integrazioni, ma si tratta di rivalutare gli stessi elementi alla base della pretesa originaria per correggere un esito vizioso o un'irregolarità "originaria" che ha causato la necessità di un riesame approfondito.

Nel secondo caso, il nuovo atto successivo non viene emesso a causa del rilevamento di errori o di una valutazione non corretta degli elementi di fatto e di diritto su cui si basava il primo atto. L'analisi e la valutazione originali sono considerate corrette e rimangono immutate. Fondamentalmente, gli elementi valutati nel nuovo atto non facevano parte delle circostanze e dei fatti precedentemente considerati, ma sono emersi successivamente all'emissione del primo avviso.

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