Dal Garante chiarimenti sulla delicata materia del trattamento dei dati personali degli studenti
PRIVACY / Covid e scuola: evitare la diffusione dell’elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto Dal Garante chiarimenti sulla delicata materia del trattamento dei dati personali degli studenti Nuovi paletti dal ‘Garante per la protezione dei dati personali’ in merito alla delicata materia della didattica a distanza, in ambito scolastico, in caso di studenti risultati contagiati dal Covid-19. In particolare, viene chiarito che le scuole medie e superiori e gli istituti di formazione professionale, laddove si siano verificati due casi di positività al Coronavirus, possono trattare i dati presenti nella documentazione fornita dagli alunni per dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, ossia conclusione del ciclo vaccinale primario e guarigione da meno di centoventi giorni, effettuazione della dose di richiamo, assicurando che le verifiche di tali requisiti siano effettuate quotidianamente per il periodo previsto dalla legge – 10 giorni – e nei confronti dei soli studenti che fruiscano della didattica in presenza e solo e soltanto per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati e senza acquisizione preventiva della relativa documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, ‘green pass’) che deve essere esclusivamente esibita dall’alunno all’atto del controllo. E ovviamente, chiarisce il Garante, gli istituti scolastici devono evitare iniziative che comportino la diffusione dell’elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto. (Nota del 14 gennaio 2022 del ‘Garante per la protezione dei dati personali)