Non sufficiente la dichiarazione della banca che conferma l’intervenuta cessione del credito
Legittima l’opposizione del debitore alla procedura esecutiva se essa non è focalizzata solo su contestazioni formali e relative alla pubblicità della cessione del credito ma, al contrario, contesta nello specifico che negli elenchi allegati all’avviso non è presente il credito azionato. Rilevante anche il fatto che il creditore procedente non fornisca prova di inclusione del credito diversa dal riferimento all’avviso della procedura di cartolarizzazione. I giudici specificano che in tema di cessione in blocco dei crediti, da parte di una banca, l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario. Invece, nel caso in esame, il credito azionato non è presente in alcuno degli elenchi reperibili attraverso i link presenti sull’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mentre il procedente si è limitato a produrre una dichiarazione dell’istituto di credito che conferma l’intervenuta cessione del credito, mentre gli identificativi delle tre posizioni cedute non coincidono e non consentono di identificare in maniera in equivoca i crediti ceduti. (Ordinanza del 14 gennaio 2022 del Tribunale di Lucca)