Edilizia residenziale pubblica: la Consulta dice no al requisito della residenza di lunga durata

Nello specifico, la Corte ha dichiarato incostituzionale negare l’accesso alle case di edilizia residenziale pubblica a chi non è stato residente per cinque anni in Veneto

Edilizia residenziale pubblica: la Consulta dice no al requisito della residenza di lunga durata

 

È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 67 depositata il 22 aprile, che ha ritenuto contrastante con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) una legge della Regione Veneto.

La sentenza ritiene infatti «irragionevole negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente nel territorio della Regione da almeno cinque anni, pur se calcolati nell’arco degli ultimi dieci e maturati eventualmente anche in forma non continuativa. Il requisito della prolungata residenza impedisce di soddisfare il diritto inviolabile all’abitazione, funzionale a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana».

La Corte ha aggiunto che il requisito della residenza prolungata nella Regione non ha alcuna ragionevole correlazione con il soddisfacimento dell’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di bisogno. Anzi, tale criterio contrasta con la circostanza per cui «proprio chi versa in stato di bisogno si vede più di frequente costretto a trasferirsi da un luogo all’altro spinto dalla ricerca di opportunità di lavoro».

Secondo la Consulta, infine, il requisito contrasta con il principio di eguaglianza sostanziale, perché tradisce la naturale «destinazione sociale al soddisfacimento paritario del diritto all’abitazione della proprietà pubblica degli immobili» dell’edilizia residenziale pubblica.

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