Epiteti offensivi rivolti al coordinatore: impossibile la prosecuzione del rapporto

Ritenuto comunque eccessivo il licenziamento. Riconosciuta la tutela indennitaria per il lavoratore

Epiteti offensivi rivolti al coordinatore: impossibile la prosecuzione del rapporto

Gli epiteti offensivi rivolti al proprio superiore non bastano, pur essendo censurabili, a legittimare in automatico il licenziamento del lavoratore. Nella vicenda presa in esame, e riguardante l’ambiente universitario, a essere messo alle porte dall’ateneo è un dipendente, accusato, tra l’altro, di avere rivolto vere e proprie ingiurie all’indirizzo della persona che fungeva da coordinatore. Per i giudici di secondo grado, però, pur essendo provato l’addebito contestato al lavoratore, non si può parlare di episodio così grave da legittimare la rottura del rapporto, come decisa dall’ateneo. Tuttavia, al lavoratore viene riconosciuta solo la tutela indennitaria, e non la reintegra. In sostanza, per i giudici di secondo grado gli epiteti offensivi rivolti dal lavoratore al coordinatore sono in evidente contrasto con i generali canoni di convivenza civile e con i basilari obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, anche se non rilevanti sotto il profilo penalistico concernente l’ipotesi di ingiuria, ma non sono da valutare così gravi da legittimare la sanzione espulsiva, pur essendo, però, impossibile la prosecuzione del rapporto. Questa linea è condivisa dalla Cassazione. I giudici di terzo grado sottolineano difatti l’idoneità della condotta a ledere la fiducia del datore di lavoro – a prescindere dalla configurabilità del reato penale – e la prognosi circa il pregiudizio che agli scopi aziendali deriverebbe dalla continuazione del rapporto. (Ordinanza 38877 del 7 dicembre 2021 della Cassazione)

news più recenti

Mostra di più...