L’imposta costituisce difatti una parte del quantum dovuto al creditore
Dare prova che l’Iva sia inclusa, o meno, nel prezzo concordato per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi è onere che incombe sul creditore che agisca per il relativo pagamento. Ad essere preso in esame è il decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un cliente per il pagamento del saldo della fornitura e della posa di infissi. E ad essere messa in discussione è la circostanza che il prezzo concordato fosse o meno comprensivo di Iva. Su questo punto, difatti, viene accolta l’obiezione mossa dal compratore e relativa al fatto che il venditore non aveva assolto l’onere probatorio in ordine all’inclusione dell’Iva nel prezzo fissato tra le parti. Per i giudici, difatti, bisogna tener presente che l’Iva costituisce una parte del quantum dovuto al creditore, la cui prova incombe su chi ne chieda il relativo pagamento, mentre non si può pretendere che sia il debitore a contestarne la spettanza, potendo le parti, a prescindere dai presupposti di legge che ne regolano la sussistenza e l’importo verso lo Stato, raggiungere uno specifico accordo in ragione delle condizioni soggettive o di altri profili negoziali. (Ordinanza 1612 del 19 gennaio 2022 della Cassazione)