Confermate le cartelle di pagamento recapitate a un istituto pontificio della Capitale
Niente esenzione dal pagamento della ‘tassa rifiuti’ per l’immobile ecclesiastico. Inutile l’azione giudiziaria portata avanti da un istituto pontificio della Capitale e mirata a vedere annullate le molteplici cartelle di pagamento concernenti la Tari per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 in relazione all’immobile adibito a sede in Roma. Inutile il riferimento agli storici accordi tra Stato italiano e Chiesa, poiché, osservano i giudici, l’Italia ha rispettato gli impegni presi, stabilendo, tra l’altro, l’esenzione degli immobili della Chiesa dall’imposta locale sui redditi e dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili. Legittimamente, però, non si è prevista alcuna sanzione per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, poiché le esenzioni previste riguardano imposte che gravano sui redditi degliimmobili. In sostanza, la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale non è applicabile alla tassa sui rifiuti, che non colpisce l’immobile, ma ha la valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicché la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la ratio dell’imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni. (Ordinanza 41533 del 27 dicembre 2021 della Cassazione)