Immobili locati per turismo ma in forma non imprenditoriale: nessun potere inibitorio da parte del Comune
La materia del turismo rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ferma restando la possibilità di intervento dello Stato

Locazione di immobili per finalità turistica in forma non imprenditoriale: il Comune non ha poteri inibitori. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 2928 del 7 aprile 2025 del Consiglio di Stato), chiamati a prendere in esame la regolamentazione fissata da un Comune bresciano il cui territorio affaccia sul lago di Garda e la compatibilità di quella regolamentazione con la disciplina fissata dalla Regione Lombardia..
Il riferimento è, nello specifico, alla legge numero 27 del 2015 della Regione Lombardia, legge che, osservano i giudici, non conferisce ai Comuni alcun potere di controllo sulla stipula di contratti di locazione turistica al di fuori dell’esercizio di un’attività imprenditoriale. Difatti, la materia del turismo rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ferma restando la possibilità di intervento dello Stato nella materia dell’ordinamento civile di sua competenza esclusiva al quale è riconducibile la libertà contrattuale in materia di locazione turistica e che può interferire con il settore del turismo. Analizzando lo specifico settore, i giudici chiariscono che l’attività di locazione per finalità turistica esercitata in forma non imprenditoriale, riconducibile al mero godimento indiretto di beni immobili, non richiede la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ma una mera comunicazione di inizio attività (C.I.A.), a fini di monitoraggio e non è quindi soggetta a poteri prescrittivi ed inibitori dell’amministrazione locale. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici ricordano che gli immobili destinati a locazioni per finalità turistiche devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa primaria e secondaria per i locali di civile abitazione ma l’eventuale carenza di tali requisiti, mentre può ripercuotersi sulla validità o sull’adempimento del contratto di locazione eventualmente stipulato, non legittima l’inibizione, da parte dell’amministrazione, della stipula del contratto.