La presenza di un borsista con un compenso minimo non ha aumentato la produttività
Confermato il rimborso dell’Irap per il legale che impiega nel proprio studio anche un tirocinante. Respinta la tesi portata avanti dall’Agenzia delle Entrate, tesi secondo cui l’accordo – un atto di adesione ed obbligo sotto scritto con la Regione – per assicurare la formazione di un giovane borsista, l’impiego di tale tirocinante e l’utilizzo di molteplici beni strumentali sarebbero stati sintomatici dell’esistenza dell’autonoma organizzazione a disposizione dell’avvocato. Per quanto concerne l’impiego del borsista, i giudici ribadiscono che sul fronte Irap non ha rilevanza ai fini dell’autonoma organizzazione del professionista l’attività svolta da un tirocinante, poiché la funzione della pratica è l’apprendimento per il giovane e non certo il potenziamento della produttività dello studio. E peraltro, viene aggiunto, l’Agenzia delle Entrate non ha neanche fornito elementi utili a dedurre che, almeno in questo caso, il rapporto con il praticante – la cui finalità formativa è accentuata dalla correlazione della convenzione con la Regione – abbia fornito in concreto un contributo alla produttività del legale, e in questa ottica, aggiungono i giudici, non si può ignorare la circostanza della modesta entità del compenso destinato al borsista. (Ordinanza 41952 del 30 dicembre 2021 della Cassazione)