Lavoratore creditore verso il datore: niente copertura dal ‘Fondo di garanzia’ se ha tentato una sola esecuzione mobiliare

Necessaria, secondo i giudici, una maggiore diligenza da parte del lavoratore a tutela del proprio credito

Lavoratore creditore verso il datore: niente copertura dal ‘Fondo di garanzia’ se ha tentato una sola esecuzione mobiliare

Niente copertura dal ‘Fondo di Garanzia’ per il dipendente a casa che deve ancora percepire le ultime tre mensilità di stipendio dall’azienda per cui ha lavorato a lungo. Decisiva la constatazione che egli non ha agito in modo forte a tutela del proprio credito, essendo limitato a una sola – insufficiente, secondo i giudici – esecuzione mobiliare tentata, senza ulteriori ricerche, a carico del datore di lavoro, non soggetto, peraltro, a fallimento. Per i giudici è sufficiente il richiamo al principio secondo cui ai fini della tutela prevista in favore dei lavoratori per i crediti a carico del ‘Fondo di Garanzia’, in caso di insolvenza del datore di lavoro – non assoggettabile al fallimento –, è ammissibile un’azione nei confronti del ‘Fondo’, a patto però che il lavoratore abbia esperito in modo serio e adeguato, seppur infruttuoso, una procedura di esecuzione forzata nei confronti dal datore di lavoro. Nella vicenda in esame, invece, secondo i giudici è mancata nel comportamento del lavoratore creditore la necessaria diligenza, essendosi egli limitato ad effettuare un solo pignoramento mobiliare presso la sede del datore di lavoro. (Ordinanza 39051 del 9 dicembre 2021 della Cassazione)

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