Licenziamento concordato, dipendente rinuncia all’indennità di preavviso: sussiste comunque l’onere contributivo

Plausibile la richiesta avanzata dall’istituto previdenziale nei confronti della società datrice di lavoro

Licenziamento concordato, dipendente rinuncia all’indennità di preavviso: sussiste comunque l’onere contributivo

Possibile per l’Inps incassare il credito contributivo non versato dal datore di lavoro in merito all’indennità di preavviso mai erogata ad otto ex dipendenti. Questo credito non può essere messo in discussione, in automatico, solo alla luce dell’accordo raggiunto tra società e lavoratori. In secondo grado i giudici hanno sottolineato che la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, senza preavviso, non era stata frutto di una decisione unilaterale del datore di lavoro, bensì della concorde volontà delle parti, e ne hanno tratto la conseguenza che mancavano i presupposti giuridici per la debenza dei contributi connessi alla indennità di preavviso la cui insorgenza è collegata necessariamente, secondo i giudici, all’esistenza del diritto alla corresponsione della indennità in capo al lavoratore. Questa visione viene però messa in discussione dai giudici di terzo grado, i quali ricordano che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo connessi al rapporto di lavoro sono autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi contributivi nei confronti del dipendente siano stati soddisfatti in tutto o in parte oppure dal fatto che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti. (Ordinanza 36885 del 26 novembre 2021 della Cassazione)

news più recenti

Mostra di più...