Fondamentale che il contribuente dia prova di avere adeguatamente vigilato sull’operato del professionista
L’illecito compiuto dal fiscalista non rende automaticamente innocente il contribuente che ad esso si è rivolto per effettuare gli adempimenti tributari. Legittima, nella vicenda in esame, la cartella di accertamento a carico di una società per alcune riprese Iva. Inutile il riferimento all’operato del professionista in materia fiscale. I giudici chiariscono che il contribuente è chiamato a rispondere per l’illecito commesso dal professionista ove non dimostri di aver vigilato sul suo operato e ove non dia prova del comportamento fraudolento tenuto dal professionista e mirato a mascherare il suo inadempimento mediante la falsificazione di modelli ‘F24’ ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del contribuente. Inutile anche il richiamo difensivo fatto dal contribuente alla mancata sottoscrizione dei modelli ‘F24’: questo dettaglio, spiegano i giudici, non è sufficiente, di per sé, ad escludere la responsabilità del contribuente, potendo la trasmissione dei modelli avvenire in via telematica e, quindi, naturalmente senza alcuna sottoscrizione. Ciò che conta, invece, è che il contribuente dia prova di avere operato in concreto la necessaria vigilanza sull’operato del professionista. (Ordinanza 35811 del 22 novembre 2021 della Cassazione)