Lottizzazione abusiva ipotizzabile anche in un’area già urbanisticamente compromessa

L’illecito della lottizzazione abusiva si consuma necessariamente in ipotesi di qualsiasi tipo di edificazione idonea in concreto a stravolgere l’assetto del territorio preesistente

Lottizzazione abusiva ipotizzabile anche in un’area già urbanisticamente compromessa

Configurabile la lottizzazione abusiva anche quando l’intervento edilizio si collochi all’interno di un’area già urbanisticamente compromessa dall’abusivismo storico preesistente. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 536 del 10 marzo 2025 del Tar Sicilia), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla richiesta, avanzata nei confronti di un Comune, di sanatoria di lavori abusivamente realizzati e consistenti nella costruzione di un vano più servizio per civile abitazione e di un corpo accessorio adibito a locale di sgombero, precisano che, in concreto, l’ulteriore non autorizzata attività lottizzatoria va ad incrementare la situazione di abusivismo già presente in quella specifico zona. Ciò detto, l’eventuale destinazione a verde agricolo dell’area toccata dalla lottizzazione abusiva non modifica la situazione di illegalità, poiché quella destinazione non implica necessariamente il soddisfacimento in modo diretto ed immediato di interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire un ulteriore aggravio delle aree coinvolte dallo sviluppo di nuovi edifici, precisano i giudici. Per maggiore precisione, infine, viene ribadito che ai fini della configurabilità della lottizzazione abusiva non è necessario che il comparto di trasformazione ricada in un’area non sufficientemente urbanizzata in quanto, se è vero che normalmente le lottizzazioni abusive si realizzano nel contesto di aree non urbanizzate o non sufficientemente urbanizzate, non di meno siffatta condizione non può ritenersi imprescindibile ai fini della configurabilità della fattispecie legale. Difatti, conformemente alla ratio dell’istituto, l’illecito della lottizzazione abusiva si consuma necessariamente in ipotesi di qualsiasi tipo di edificazione idonea in concreto a stravolgere l’assetto del territorio preesistente e a realizzare un nuovo insediamento abitativo, tale da essere idonea a determinare un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio da parte dell’amministrazione pubblica.

news più recenti

Mostra di più...