Non è indispensabile la materiale e fisica consegna del denaro indicato nel contratto
Sacrosanta la natura di titolo esecutivo del mutuo fondiario se, come nella vicenda in esame, la somma è stata messa a disposizione del mutuatario e quest’ultimo ha anche rilasciato quietanza di saldo. Irrilevante, invece, che parte della somma sia stata poi vincolata a deposito infruttifero a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario, poiché tale deposito ha rappresentato una mera cautela contrattuale di cui si è avvalsa la banca. Per fare chiarezza i giudici ribadiscono che per il perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e la conseguente acquisizione al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione di fondi, anche parte della somma è versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero destinato ad essere vincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. In sostanza, la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica consegna del denaro, potendo essere difatti sufficiente anche il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con un separato atto di quietanza a saldo. (Ordinanza 38884 del 7 dicembre 2021 della Cassazione)