Sconto sulla Tari se la società si affida a una ditta privata per la raccolta dei rifiuti

Scelta obbligata poiché il servizio non viene garantito dal Comune nell’area in cui ha sede la società

Sconto sulla Tari se la società si affida a una ditta privata per la raccolta dei rifiuti

Sconto sulla tassa per la raccolta dei rifiuti se il servizio è garantito dal Comune solo all’esterno di una determinata area – un interporto, nella vicenda presa in esame dai giudici – dove ha sede la società contribuente, costretta perciò a rivolgersi a una ditta privata per la raccolta dei rifiuti. In primo grado lo sconto è drastico: la società deve pagare solo il 15 per cento dell’importo previsto. In secondo grado, invece, la cifra viene aumentata, per la gioia del Comune: i giudici stabiliscono che va pagato il 40 per cento della imposta fissata in origine dall’ente locale. Identica posizione anche per la Cassazione. In sostanza, la scelta della società contribuente di affidare il servizio di raccolta dei rifiuti ad una ditta privata non giustifica l’esonero dall’obbligo del pagamento del tributo quando è provata la regolare istituzione del servizio e l’attività di raccolta dei rifiuti è stata effettuata dal Comune in tutte le strade di collegamento all’interporto, anche se non all’interno dell’interporto stesso. Di conseguenza, il mancato svolgimento del servizio di raccolta all’interno dell’interporto, provato dalla società contribuente, non giustifica l’esenzione ma solo la riduzione dell’importo del tributo. (Ordinanza 41213 del 22 dicembre 2021 della Cassazione)

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