Servizi in outsourcing per il professionista: esclusa l’applicazione dell’Irap
Riconosciuto il rimborso richiesto da un medico. Esclusa l’esistenza dell’autonoma organizzazione

Sacrosanto il rimborso dell’Irap per il professionista che si è avvalso dei servizi forniti da una società di outsourcing. Questo dettaglio, difatti, non è sufficiente per riconoscere il requisito dell’autonoma organizzazione, fondamentale per l’applicazione dell’imposta. Nella vicenda in esame il professionista – un medico – ha usufruito della disponibilità di alcuni locali e dell’assistenza di una collaboratrice part-time con mansioni di segretaria, a seguito di un accordo con una società di outsourcing, e si è visto negare in prima battuta dal Fisco il rimborso dell’Irap per gli anni compresi tra il 2011 e il 2014. Questo diniego è stato però censurato dai giudici tributari di primo e di secondo grado. E identica posizione ha assunto la Cassazione. Riconosciuto, quindi, il diritto del medico ad ottenere il rimborso dell’imposta. Ciò perché non vi sono i presupposti, secondo i giudici, per parlare di autonoma organizzazione. Su questo fronte i giudici ribadiscono che l’esercizio della professione medica, in un ambito diverso e autonomo rispetto a quello domestico, mediante l’utilizzo dei servizi resi da una società di oustourcing – per l’uso di un locale e per l’ausilio di una collaboratrice part-time – esclude l’autonoma organizzazione. (Ordinanza 896 del 13 gennaio 2022 della Cassazione)