Servizio di raccolta dei rifiuti non operativo in zona: legittima la decisione del Comune di revocare lo ‘sconto’ sulla tassa

Confermata la pretesa avanzata nei confronti del proprietario dell’immobile, che deve pagare l’imposta piena

Servizio di raccolta dei rifiuti non operativo in zona: legittima la decisione del Comune di revocare lo ‘sconto’ sulla tassa

Legittimo il ripensamento del Comune, che prima concede uno sconto sulla Tarsu e poi, però, passa all’incasso dell’imposta piena. Inutile l’opposizione del proprietario di una casa, inutile il suo riferimento al fatto che l’ente locale lo aveva autorizzato in origine a pagare la tassa con un’aliquota ridotta perché l’immobile di sua proprietà si trovava in zona non servita dalla raccolta dei rifiuti. Il cittadino ha contestato la revoca e ha evidenziato, soprattutto, che non vi à stato alcun atto preventivo di accertamento per l’applicazione della tariffa nella misura del 100 per cento. I giudici tributari di secondo grado hanno stabilito che l’ingiunzione di pagamento recapitata al proprietario dell’immobile trovava origine legittimamente nel provvedimento di revoca dello sconto riconosciuto in prima battuta dal Comune. E questa visione è condivisa dai giudici della Cassazione, i quali ricordano peraltro che il presupposto della Tarsu è l’occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del Comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa, e, quindi, il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal Comune ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi. (Ordinanza 535 dell’11 gennaio 2022 della Cassazione)

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