Fondamentale la disponibilità del mezzo pubblicitario, disponibilità non solo materiale ma anche immateriale
Affidare all’esterno la gestione dell’attività pubblicitaria non può liberare la società dal pagamento della imposta sulla pubblicità. Questo il paletto fissato dalla Cassazione, sancendo la vittoria del Comune di Roma nella battaglia legale con la società calcistica Lazio e confermando l’avviso di accertamento relativo all’anno 2004. Irrilevante il fatto che la gestione dell’attività pubblicitaria da effettuarsi durante gli eventi sportivi allo stadio ‘Olimpico’ di Roma sia stata affidata ad una società terza. I giudici chiariscono, ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, che l’imposta sulla pubblicità va pagata dalla società sportiva per l’attività pubblicitaria nello stadio anche la gestione è affidata a una società terza per effetto di un contratto. Ciò perché la disponibilità del mezzo pubblicitario va intesa non solo come disponibilità materiale ma anche come disponibilità mediata, cioè immateriale. In sostanza, il proprietario del mezzo pubblicitario resta soggetto passivo di imposta anche se affida la gestione del mezzo, poi effettivamente utilizzato per la diffusione del messaggio, a un intermediario. (Ordinanza 37364 del 30 novembre 2021 della Cassazione)