Respinte le lamentele di un oramai ex dipendente di un ente locale, che aveva chiesto di allungare il periodo di trattenimento in servizio
Nessun abuso da parte dell’ente locale che concede al proprio dipendente il trattenimento in servizio nei limiti indicati nell’istanza da lui presentata e cioè non per l’intero biennio. Respinta perciò la richiesta avanzata dal lavoratore e mirata ad ottenere l’accertamento del diritto a permanere in servizio fino al compimento del 67esimo anno di età e a percepire il corrispondente trattamento retributivo. Nella vicenda in esame i giudici pongono in evidenza che il trattenimento in servizio era stato concesso nei limiti indicati nell’istanza presentata dal lavoratore, ossia fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva e difatti il rapporto era cessato al momento del pensionamento, deliberato alla luce del requisito contributivo massimo, sempre in conformità della domanda del dipendente. I giudici richiamano la normativa, ricordando che essa prevede la facoltà per i dipendenti civili dello Stato di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Ciò significa che il biennio indicato dalla legge segna solo il limite massimo del trattenimento in servizio e quindi è da valutare come corretto il comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione a fronte della richiesta avanzata dal dipendente, il quale è libero non solo di scegliere fra trattenimento e collocamento a riposo, ma può anche circoscrivere temporalmente il trattenimento decidendo di non utilizzare l’intero biennio (Ordinanza 41893 del 29 dicembre 2021 della Cassazione)