Confermata la responsabilità del venditore per non avere provveduto alla stipula del contratto definitivo
Bastano poche righe di una clausola sul contratto per considerare come avvenuto il pagamento da parte del compratore. Legittimo, di conseguenza, ritenere risolto l’accordo preliminare, relativo alla cessione di un immobile, a causa dell’inadempimento del venditore. Inutile le contestazioni mosse dal venditore. Per i giudici è da ritenere provato, alla luce di una clausola del contratto, il pagamento dell’intero prezzo da parte del compratore che così ha adempiuto alla principale obbligazione derivante dal preliminare. Provato anche, di conseguenza, l’inadempimento del promittente venditore, che si è sottratto all’obbligo di stipulare il contratto definitivo. Per i giudici è sacrosanto considerare come avvenuto il pagamento del corrispettivo, e ciò sulla base dell’interpretazione di una clausola del contratto preliminare, clausola in cui si legge che il prezzo è stato pagato per intero alla firma del contratto preliminare. A completare il quadro, infine, anche una annotazione posta a margine del documento e sottoscritta dal promittente venditore. (Ordinanza 703 del 12 gennaio 2022 della Cassazione)