Via libera al concordato preventivo in continuità se garantisce i creditori

Possibile per la società liquidare una parte di beni e destinare la restante parte alla prosecuzione dell’attività

Via libera al concordato preventivo in continuità se garantisce i creditori

Legittimo parlare di concordato preventivo in continuità laddove alla liquidazione di una parte dei beni dell’impresa si accompagna contemporaneamente una prosecuzione, seppur minima, dell’attività aziendale. Ciò che conta, alla luce della normativa fallimentare, non è un giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, bensì una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in concreto in funzione della continuazione dell’attività di impresa, sempre con l’obiettivo di assicurare, attraverso tale ulteriore organizzazione, il soddisfacimento dei creditori. Nella vicenda in esame è stata confermata la continuità diretta del concordato proposto da una holding che, nonostante la cessione delle sue partecipazioni in alcune società da essa controllate, ha annunciato di voler continuare a svolgere tale ruolo nei confronti delle altre società controllate che costituivano il core business aziendale. Fondamentale però che tale prosieguo di attività, chiariscono i giudici, generi flussi monetari da parte delle società partecipate, destinati a soddisfare i creditori. (Decreto del 22 dicembre 2021 del Tribunale di Padova)

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